(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39
                         del 18 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Servizio di taxi e di noleggio con conducente
 
  1.  La  presente  legge  riguarda  i  servizi pubblici non di linea
individuati dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e precisamente:
   a) servizio  taxi  con  autovettura,  motocarrozzetta,  natante  e
veicolo a trazione animale;
   b)   servizio   di   noleggio   con   conducente   e  autovettura,
motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale.
  2. E' escluso dalla presente normativa il servizio di noleggio  con
conducente  e autobus, per il quale continuano ad applicarsi le norme
stabilite dal Consiglio regionale nella deliberazione n. 1140  del  5
marzo  1990  e successive modifiche, integrate dalle disposizioni del
decreto del Ministro dei trasporti 20  dicembre  1991,  n.  448,  per
l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.